Autore Redazione
venerdì
18 Agosto 2017
05:00
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Niente nido o scuola dell’infanzia per i bambini non vaccinati

Con una circolare il Ministero chiarisce: anche se si paga la multa, senza vaccino non si potranno frequentare nidi o scuole dell'infanzia. Il divieto di iscrizione ai non vaccinati non vale invece per la scuola dell'obbligo.
Niente nido o scuola dell’infanzia per i bambini non vaccinati

ITALIA – Niente nido o scuola dell’infanzia per i bambini non vaccinati. Come chiarito in una circolare del Ministero della Salute, le famiglie non potranno aggirare l’obbligo pagando la prevista multa. La sanzione pecuniaria, chiarisce la circolare esplicativa, estingue l’obbligo della vaccinazione ma non permette comunque ai bambini di frequentare nidi o scuole dell’infanzia, sia pubblici che privati e non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi “salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale”.

Per essere esonerati dall’obbligo servirà un certificato del pediatra o del medico di base. “Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni. Tali specifiche condizioni cliniche devono essere attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta e coerenti con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità“.

Il divieto di iscrizione ai non vaccinati non vale invece per la scuola dell’obbligo.Diversamente, per gli altri gradi di istruzione, e precisamente per quelli dell’obbligo – si legge sempre nella circolare – la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale) o agli esami”.

I minori non vaccinabili per ragioni di salute, spiega ancora la nota, sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati. “Inoltre, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicheranno alla ASL, mediante modalità operative decise localmente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati”.

Per quest’anno i genitori potranno fare un’autocertificazione sullo status vaccinale per l’iscrizione a scuola dei figli, mentre il termine per la presentazione della documentazione vera e propria è il 10 marzo. “In particolare, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la prenotazione di appuntamento per l’effettuazione della vaccinazione presso la ASL territorialmente competente, dovrà essere presentata entro il 10 settembre 2017 per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 per le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale. La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie potrà essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (cosiddetta autocertificazione); in tale caso, la documentazione idonea comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10 marzo 2018″.

 

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