Autore Redazione
sabato
18 Ottobre 2014
07:47
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Cronaca - Novi Ligure

Come gestire fanghi e detriti dell’alluvione: il protocollo della Provincia e di Arpa Alessandria

Come gestire fanghi e detriti dell’alluvione: il protocollo della Provincia e di Arpa Alessandria

 

 

La Provincia di Alessandria e Arpa Piemonte hanno definito le modalità con cui smaltire i fanghi e i detriti alluvionali che derivano dagli interventi di ripristino della viabilità e dalle operazioni di pulizia e sgombero delle case, delle strade, delle attività produttive e dei terreni interessati da esondazione e frane. Il protocollo siglato, valido per il tempo strettamente necessario alla conclusione della fase emergenziale e comunque per un periodo non superiore a tre mesi, si articola attraverso le seguenti modalità :

 

i sindaci devono individuare all’interno dei propri territori delle aree di abbancamento provvisorio in cui il materiale possa essere stoccato e gestito in massima sicurezza. Tali aree dovranno essere individuate in zone non esondabili e non soggette a vincoli ambientali e urbanistici, possibilmente pavimentate per prevenire l’eventuale percolazione nel terreno sottostante di sostanze contaminanti presenti nei fanghi. Qualora non fosse possibile utilizzare un’area pavimentata, dato il regime di emergenza, possono essere utilizzate aree non impermeabilizzate. In tal caso, a fine emergenza, qualora il cumulo abbancato presentasse evidenze di contaminazione, dovrà essere prevista la scarificazione del primo strato di terreno sottostante i cumuli e il suo successivo smaltimento. Una soluzione ottimale potrebbe essere l’utilizzo di aree di discariche non in uso, come per esempio discariche per inerti non più in esercizio, o porzioni di impianti in esercizio in cui sia possibile effettuare tale gestione.

Arpa e Provincia consigliano l’individuazione di almeno 2 aree di abbancamento provvisorio: una in cui far afferire i rifiuti “ingombranti” e di diversa natura che provengono dallo sgombero delle strade, delle ditte, delle abitazioni e delle cantine, in cui gestire anche i fanghi frammisti a rifiuti, e un’altra area in cui portare i detriti alluvionali derivanti dalla pulizia delle strade e delle civili abitazioni e delle loro pertinenze. Particolare attenzione deve essere posta nel non miscelare tra loro fanghi e terreni che mostrino evidenti contaminazioni dovute al contatto con sostanze contaminanti e/o pericolose, con quelli che possono essere considerati, in prima ipotesi, “puliti”; Per fanghi contaminati, si fa riferimento ad esempio a detriti alluvionali che sono frammisti a fanghi di depurazione (es. fanghi derivanti dalla pulizia dei depuratori civili alluvionati), idrocarburi (es. fanghi e limi che contengono evidenze di gasoli da riscaldamento, combustibili di diversa natura, gasolio o benzine), sostanze chimiche varie (es. fanghi derivanti dalla pulizia di realtà produttive che gestiscono sostanze di questo tipo): in questi casi detti materiali dovranno essere successivamente avviati a smaltimento in impianto idoneo ed autorizzato nell’ambito della gestione dei rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi).

– All’interno delle aree individuate per l‘abbanco provvisorio o altre aree idonee è consigliabile, in particolare per i materiali maggiormente contaminati, l’utilizzo di scarrabili messi a disposizione da ditte che operano nel settore della gestione rifiuti garantendo in questo modo una maggior funzionalità operativa e tutela dell’ambiente circostante.

 – Per quanto riguarda i detriti alluvionali eventualmente frammisti a rifiuti ospedalieri questi dovranno essere smaltiti seguendo la normativa vigente (Parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi); analoga gestione deve essere seguita per lo smaltimento delle carcasse di animali periti nel corso del fenomeno alluvionale.

– Il comma 3 dell’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. esclude dal regime dei rifiuti “i sedimenti spostati ai fini della riduzione degli effetti di inondazioni (…) o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi (…)”. L’art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e smi Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi stabilisce tra l’altro che “Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministrodell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e all’Autorità d’Ambito di cui all’articolo 201 entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”. Inoltre all’Art. 183 COMMA 1 LETTERA N) DEL d.lgs. 152/2006 la normativa prevede: “n) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;” A tali condizioni lo spostamento verso e nelle diverse aree individuate può perciò avvenire anche su mezzi del Comune o operanti nell’ambito della situazione emergenziale, benché non autorizzati al trasporto di rifiuti. L’uso di mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti è invece necessario quando risulti noto ed evidente, anche a un semplice controllo visivo, la contaminazione dei materiali da parte di sostanze pericolose (es. idrocarburi) al fine anche di tutelare la sicurezza degli operatori e dei volontari nella movimentazione e gestione di detto materiale.

Nelle aree di abbancamento provvisorio potrà essere effettuata una sorta di “gestione” di detto materiale, mantenendo la tracciabilità, e in particolare:

• il materiale litoide alluvionale frammisto a macerie edili, rifiuti di vario genere e natura (elettrodomestici, parti di veicoli, imballaggi, RSU. ecc.) andrà a smaltimento presso impianto autorizzato e andrà movimentato con mezzi autorizzati;

• il materiale litoide alluvionale ripulito delle parti vegetali più grossolane (tronchi e rami di grosse dimensioni) e che non presenta evidenze di contaminazione potrà essere riutilizzato per ripristinare sponde, livelli di campagna in campo aperto, versanti di strada e fianchi franati.

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