8 Ottobre 2021
04:07
Acquisto prima casa per gli Under 36: i chiarimenti del Gruppo Tecnocasa
ALESSANDRIA – Con risposta all’interpello n. 650 del primo ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di acquisto di un immobile da parte di giovani “under 36” che abbiano i requisiti per godere delle agevolazioni fiscali “prima casa” si dovranno seguire le seguenti indicazioni:
- in sede di registrazione del preliminare pagare le imposte dovute (200 € più lo 0,5% sulla caparra e il 3% sugli acconti prezzo non soggetti a IVA) in quanto questo produce tra le parti solo effetti obbligatori e non è idoneo a trasferire la proprietà;
- una volta stipulato l’atto di acquisto le imposte versate in misura proporzionale (= lo 0,5% e il 3%) potranno essere chieste a rimborso, entro tre anni dalla registrazione del definitivo, a norma dell’art. 77 del DPR 131/86 (circ. Agenzia delle Entrate n. 18/2013).
Non potranno essere chieste a rimborso l’imposta di registro fissa di € 200 e le marche da bollo. Di seguito si riportano le caratteristiche dell’agevolazione in questione: “È stato previsto che gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prima casa” di abitazione e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, siano esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali se stipulati a favore di soggetti che non abbiano ancora compiuto i 36 anni nell’anno di stipula del rogito per l’acquisto della “prima casa” (inteso come immobile per cui si hanno le agevolazioni fiscali “prima casa”), e che abbiano un Isee inferiore ai 40.000 €. Il beneficio riguarda i rogiti stipulati dal 25 maggio 2021 sino al 30 giugno 2022. Gli immobili oggetto dell’agevolazione non devono essere ricompresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La medesima esenzione si applica con riferimento all’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative prevista in ragione dello 0,25% sui finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui alla norma in commento. Nel caso in cui la transazione sia soggetta ad Iva oltre all’esenzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è previsto un rimborso pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito d’imposta attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato. Il credito d’imposta potrà essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto. Potrà, inoltre, essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997; la norma prevede espressamente che tale credito non possa in ogni caso essere richiesto a rimborso. La legge in caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni o di decadenza da dette agevolazioni, prevede il recupero delle imposte dovute, della sanzione del 30% e degli interessi”.
Enzo Cirimele Consulente di Rete Gruppo Tecnocasa