23 Marzo 2020
08:57
Coronavirus: ecco i chiarimenti della Regione rispetto al Decreto Regionale del 21 marzo
TORINO – In un lungo e articolato comunicato la Regione Piemonte ha voluto chiarire diversi aspetti relativi al Decreto Regionale numero 34 firmato dal governatore Cirio nella giornata di sabato 21 marzo 2020. Nello specifico sono otto gli articoli analizzati nel documento diffuso.
Il primo a essere spiegato è l’Articolo 6 che riguarda “la sospensione […] dell’attività degli Uffici Pubblici regionali, provinciali e comunali“. In particolare viene precisato che la sospensione dell’attività degli uffici è da intendersi come sospensione dell’attività in presenza. L’Articolo 7, che prevede “la sospensione delle attività commerciali al dettaglio” con esclusione “dal divieto delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità“, conferma comunque la possibilità delle consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie.
L’Articolo 9 prevede “che i mercati settimanali saranno consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato” e i mercati consentiti sono esclusivamente quelli di generi alimentari e ai Comuni spetta l’applicazione delle disposizioni. Nell’Articolo 13 “si raccomanda di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall’azione di verifica del rispetto dei divieti“. Questo significa che non esiste attualmente obbligo di rilevazione della temperatura corporea ma solo una raccomandazione.
Si passa così all’Articolo 17 e alla “sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Sono consentiti i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell’ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziali, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione, garantendo il rispetto delle misure previste dall’accordo Governo-Parti Sociali del 14/03/2020. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”. Questo articolo non prevede la sospensione delle consegne a domicilio per tutti gli esercizi di somministrazione e ristorazione. L’Articolo 19, “la chiusura degli studi professionali“, esclude la serrata degli studi medici e/o sanitari e di psicologia. Viene tuttavia incentivato il lavoro.
L’Articolo 21, ossia “la chiusura di tutte le strutture ricettive comunque denominate e con conseguente sospensione dell’accoglienza degli ospiti“, prevede diversi punti di deroga:
- ospitalità agli operatori sanitari diversi dai medici, comunque impegnati nella gestione
dell’emergenza in corso; - ospitalità alle persone che assistono malati ricoverati in cliniche e ospedali anche per motivi
diversi da Covid-19; - ospitalità al personale delle FF.AA., delle FF.OO e della Polizia Locale, al personale ed ai
volontari della Protezione Civile; - ospitalità alle persone alle quali non è stato consentito il rientro al proprio domicilio, a causa
di cancellazione di voli o chiusura delle frontiere, possono continuare il soggiorno; - ospitalità al personale, diverso da quello elencato nei punti precedenti, comunque impegnato
nella gestione dell’emergenza; - ospitalità ai dipendenti dei cantieri ritenuti strategici ed essenziali, non sottoposti quindi al
fermo dei lavori (a mero titolo esemplificativo: cantieri di rilevanza nazionale ed
internazionale, realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile,
manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale,
realizzazione e manutenzione di tutte le strutture espressamente dedicate alla gestione
dell’emergenza); - ospitalità ai dipendenti dei cantieri sottoposti al fermo dei lavori, esclusivamente per il tempo
necessario a mettere in sicurezza i cantieri stessi; - ospitalità agli autotrasportatori, personale viaggiante e tutti i dipendenti delle aziende ancora
in servizio, di cui all’elenco del DPCM 22/3/2020 e Decreto in oggetto; - ospitalità ai cittadini che, per motivi oggettivi (a mero titolo esemplificativo: ristrutturazione
della propria abitazione, persone domiciliate presso le strutture), non possono permanere
altrove; - ospitalità ai dipendenti delle strutture ricettive che effettuano il servizio di guardiania, qualora
dimoranti presso la struttura ricettiva dove effettuano il proprio servizio; - ospitalità agli atleti professionisti fuori sede in allenamento per Olimpiadi in combinato con
art. 23 del decreto in oggetto; - ospitalità ai titolari ed i collaboratori delle strutture ricettive.
Infine l’Articolo 22 che impone “il divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. Il divieto di svolgere all’aperto attività ludica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motoria svolte, anche singolarmente se non nei pressi delle proprie abitazioni. Nel caso di uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio […]“. È quindi vietato di accedere alle aree verdi per animali domestici, come – ad esempio – le aree di sgambamento cani.
Qui puoi scaricare i chiarimenti dettagliati da parte della Regione sul nuovo Dpcm