5 Luglio 2024
15:36
Confesercenti: il decalogo dei saldi
ALESSANDRIA – Si avvicina la partenza dei saldi, in Piemonte da sabato 6 luglio 2024, e Confesercenti propone Il “Decalogo” per uno shopping più efficace:
1. attendere il periodo ufficiale dei saldi,
2. evidenziare l’oscillazione dello sconto praticato (es. dal 20% al 50%),
3. non esibire sconti generici riferiti poi soltanto ad alcuni articoli,
4. separare in modo chiaro le merci offerte a prezzi di saldo da quelle poste in vendita alle condizioni normali,
5. evidenziare il prezzo originario e quello scontato dei prodotti posti in saldo,
6. accettare pagamenti con pago bancomat e carte di credito,
7. rendere visibile l’interno del negozio,
8. rendersi disponibili a sostituire la merce anche se acquistata nel periodo dei saldi,
9. effettuare le riparazioni, se richieste dal cliente
10.usare la massima cortesia.
SALDI E RIBASSI Attenzione al prezzo esposto, da luglio in vigore le novità del Codice Consumo
In vista dell’inizio dei saldi estivi, il Ministero delle imprese ha pubblicato una serie di FAQ per facilitare l’applicazione delle disposizioni introdotte con il nuovo Codice del Consumo.
Le indicazioni principali:
• ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal venditore per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione;
• per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal venditore alla generalità dei consumatori (sono esclusi dunque gli sconti praticati nei confronti di un numero ristretto di persone, come nel caso di operazioni a premi o tessere di fidelizzazione) nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo: a tale prezzo più basso deve dunque fare
riferimento l’annuncio di riduzione, cioè lo sconto pubblicizzato, allo scopo di evitare che si realizzi nel corso dell’ultimo mese un “rialzo” di prezzo strumentale, atto a far sì che lo sconto si riveli in
realtà fittizio;
• nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, la previsione secondo cui per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti
all’applicazione della riduzione del prezzo annunciata si applica alla prima riduzione di prezzo; per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima
applicazione della riduzione di prezzo;
• la norma si applica per individuare il prezzo normale di vendita da esporre anche in occasione delle vendite straordinarie (vendite di liquidazione, vendite di fine stagione o saldi e vendite
promozionali);
• la norma non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili, né alle vendite sottocosto;
• per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista (Per professionista, nell’ambito del Codice del consumo, si intende qualsiasi persona fisica o giuridica
che agisca nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario), è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i “prezzi di lancio”, caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo.
Cosa succede se non si rispettano queste norme?
Si è soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria e cioè al pagamento di una somma da € 1.936 a € 3.098.