Autore Redazione
lunedì
26 Novembre 2018
20:22
Condividi
Cronaca - Alessandria

Vicenda Amiu del 2013: sentenza a sorpresa della Cassazione

Stabilisce che i lavoratori di allora, contrari al fallimento di Amiu, possono impugnarlo se ne hanno subito pregiudizio
Vicenda Amiu del 2013: sentenza a sorpresa della Cassazione

ALESSANDRIA – Una sentenza storica e destinata a fare giurisprudenza quella della Corte di Cassazione relativa alla vicenda Amiu, risalente al 2013.  La questione fu oggetto di discussioni e tensioni per lunghi mesi, con le proteste di molti lavoratori che si opposero al fallimento dell’azienda rifiuti di Alessandria. Sul fronte legale il Tribunale di Alessandria dapprima rigettò l’istanza di fallimento perché non c’erano i presupposti per procedere in tal senso ma l’Amiu propose appello contro il decreto che portò la Corte d’Appello a riconoscere i presupposti per il fallimento. La questione tornò quindi davanti al Tribunale di Alessandria, che alla fine dispose il fallimento. Successivamente quindi avvenne il passaggio ad Amag Ambiente che in effetti ai tempi evitò una situazione esplosiva sul fronte lavorativo.

Alcuni lavoratori tuttavia continuarono la battaglia contro quel fallimento e, affiancati dai loro legali, gli avvocati Franco Reggio, Roberto Lombardi e Fabio Tomassini, posero la questione davanti alla Corte d’Appello per cercare di mantenere le tutele parziali godute nella loro posizione originaria. Quest’ultima sostenne che i lavoratori non avevano interesse giuridico all’impugnazione del fallimento e sulla base di questo presupposto respinse il reclamo proposto dai circa 65 lavoratori alessandrini. Ostinatamente i legali hanno comunque continuato la battaglia degli ex dipendenti Amiu rimasti, pur ridotti solo più a 9, finendo per ottenere il risultato a sorpresa. La Corte di Cassazione infatti ha riconosciuto l’interesse diretto dei lavoratori a impugnare il fallimento.

Come si legge nella sentenza infatti “secondo l’ampia dizione dell’art. 18 della legge fallimentare, è legittimato a impugnare la dichiarazione di fallimento “qualunque interessato” – e, perciò, si dice, ogni soggetto che ne abbia ricevuto o possa riceverne un pregiudizio specifico, di qualsiasi natura, anche solo morale (v. Cass. n. 21681-12)”.

Adesso si ricomincia quindi dalla Corte d’Appello e si entra nel merito della questione per decidere se ci fossero o meno i presupposti per farla fallire. In pratica la questione finora era limitata ai vizi procedurali mentre adesso si entra nel merito. “La sentenza 30107/18 della Cassazione – ha spiegato l’avvocato Franco Reggio – è una delle prime che riconosce ai lavoratori la possibilità di intervenire sui fallimenti.”

 

 

Condividi