25 Luglio 2020
03:34
Globoconsumatori attacca i tutor: “Ecco perché non sono omologati. Sistema vessatorio”
PROVINCIA DI ALESSANDRIA – L’annuncio dell’attivazione del nuovo tutor sulla tangenziale di Alessandria a partire dal prossimo 3 agosto ha riacceso l’annoso tema della omologazione di questi macchinari. Proprio in provincia di Alessandria da tempo Globoconsumatori Onlus rimanda al rispetto delle norme contemplate nel codice della strada che, “dovrebbe essere osservato oltre che dai cittadini anche dalle Pubbliche Amministrazioni, senza utilizzare determinati “strumenti” sanzionatori solo per far cassa e quindi “ripianare i bilanci notoriamente in “rosso” con la scusante della sicurezza”.
“Riteniamo quindi doveroso” scrive Globoconsumatori “fare un po’ di chiarezza sugli “strumenti utilizzati”, non sempre in regola o addirittura senza omologazione ma comunque regolarmente utilizzati per sanzionare indiscriminatamente e senza titolo per poterlo fare. Ci riferiamo particolarmente a determinati “manufatti” tipo i famigerati “Velo Ok” Speed Check dichiarati anche dal Ministero non approvati e tanto meno omologati, i tutor e alcune tipologie di Autovelox ma che vengono costantemente utilizzati illecitamente da parecchie pubbliche amministrazioni”.
“Relativamente poi al discorso “omologazione”, dopo aver lette le motivazioni di alcune sentenze di accoglimento ricorsi presentati dalla Globoconsumatori Onlus avverso contravvenzioni per un tutor e per conto di un associato che recitano testualmente. Nel caso di specie, non solo non vi è prova delle verifiche effettuate ma, altresì, della avvenuta omologazione, abbiamo voluto approfondire la cosa interpellando uno dei massimi esperti nazionali in materia, nonché CTU e CTP che, ci ha fornite delucidazioni in merito con una relazione che sotto riportiamo: L’analisi dell’art. 45 del C.d.S. e l’art. 192 C.d.S. del Regolamento, nell’identificare l’approvazione e l’omologazione delle apparecchiature per la rilevazione della velocità, si troverebbe in contrasto con l’art. 142, comma 6, dello stesso Codice della strada, in cui la prova viene determinata da apparecchiature debitamente omologate! – Il comma 2 dell’art. 345 del Regolamento di Attuazione specifica l’articolo precedente e dispone che: “le singole apparecchiature devono essere approvate dal ministero dei lavori pubblici”.
Dall’analisi degli articoli sopra citati, sembra esserci un contrasto tra gli stessi, in realtà, è così evidente la loro corretta determinazione. L’Art. 345, comma 2 Reg., del Regolamento, correttamente prevede che le apparecchiature devono essere approvate singolarmente. Ogni singola apparecchiatura deve essere approvata dopo aver ottenuto l’omologa come previsto dall’art. 142, comma 6, del C.d.S. Il ruolo del Ministero dei Trasporti, è quello di verificare se l’apparecchiatura prima dell’omologazione abbia i requisiti per essere utilizzata in conformità al dettato del Codice della strada e ne rilascia una Determina Dirigenziale, il dispositivo misuratore di velocità è approvato, e non omologato, dal competente Ministero. Un dirigente non può emettere nessun Decreto Ministeriale ma solamente una Determina Dirigenziale, i Decreti, li rilascia esclusivamente il Ministro, sicché, il Ministero tramite i suoi dirigenti ha rilasciato solamente una Determina Dirigenziale e non un decreto, utilizzabile per richiedere l’omologazione al Ministero competente, il Mise.
– L’Art. 142, comma 6, prevede che: “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. Il MIT, non ha mai predisposto un Decreto Attuativo per determinare le modalità delle omologazioni. Ogni strumento privo di omologazione, non può essere utilizzato per fini legali né tanto meno commercializzato. Tutti gli strumenti in commercio, privi di debita omologazione devono essere sequestrati, essendo stati utilizzati indebitamente, la Determina Dirigenziale di approvazione, non può essere sostituito dell’omologazione, o paventata tale. Lo strumento dopo aver ottenuto l’omologazione, come previsto dall’art. 142 comma 6, deve essere approvato, come previsto dall’art. 345, comma 2 Reg., del Regolamento, il quale, correttamente prevede: le singole apparecchiature devono essere approvate dal ministero dei lavori pubblici. Nessuna apparecchiatura oggi in commercio, ha mai ottenuto l’approvazione, esiste solamente una semplice Determina Dirigenziale, per essere utilizzata onde ottenere l’omologazione, spacciata per Approvazione/Omologazione, in totale abuso di potere. La Determina Dirigenziale, stabilisce che lo strumento ha i requisiti per essere utilizzato per la rilevazione della velocità, con le dovute prescrizioni, ma non potrà essere utilizzato senza l’omologazione (Art. 142 Comma 6) e successiva approvazione di ogni singolo strumento da commercializzare (Art. 345 Comma 2 Reg.).
Ecco dunque l’iter da seguire:
1. Art. 45 – 192 C.d.S Reg. – Richiesta Approvazione prototipo (MIT) – Rilascio Determina Dirigenziale per Omologazione.
2. Art. 142 Comma 6 C.d.S – Richiesta Omologazione (MISE) – Rilascio Certificato Omologazione.
3. Art. 345 Comma 2 C.d.S Reg. – Richiesta Approvazione singolo esemplare (MIT) All’uopo è utile richiamare una serie di pronunce della Suprema Corte: -sent. 15042 del 07/07/2011 II sez. Civile della Corte di Cassazione nella quale si afferma che: l’omologazione, “va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, mentre le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici”.
-Cassazione Sent. 22041 del 16/10/2009 Circolazione stradale – Artt. 11, 45 e 142 del Codice della Strada – Rilevamento della velocità – Gli organi di Polizia Stradale sono deputati alla verifica ed al controllo della sussistenza della omologazione e del funzionamento degli apparecchi misuratori della velocità per l’obbligo degli agenti alla verifica della sussistenza dei requisiti degli apparati utilizzati;
-Cassazione 8515/2001 secondo cui : “non si può fondare la certezza della idoneità della fonte di prova sulla mera attestazione del verbale di contestazione”;
-Cassazione 21199/2012 in merito alla non validità delle circolari; – Sent. 502/08 della Corte dei Conti Regione Toscana che si è pronunciata in merito alla mancata omologazione del modello, e che per tale mancanza emetteva a carico del responsabile della Polizia Municipale di Vaglia, sentenza di condanna mai appellata.
Alla luce di quanto sopra esposto parrebbe quindi che l’omologazione degli apparati in uso per il controllo della velocità sia del tutto mancante rendendo notevolmente preoccupante la questione” ha concluso Globoconsumatori “che metterebbe in dubbio tutto un sistema particolarmente “vessatorio” anziché “di prevenzione”, come nelle intenzione del legislatore in materia di Circolazione Stradale regolata da apposito Codice. La Globoconsumatori Onlus sarà sempre più vigile sul rispetto delle normative vigenti ed a disposizione per chiunque ritenesse opportuna una consulenza in merito”.