Autore Redazione
sabato
24 Ottobre 2020
08:30
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Cronaca - Alessandria

Cosa dice bene l’ordinanza del coprifuoco in Piemonte [ALLEGATO]

Cosa dice bene l’ordinanza del coprifuoco in Piemonte [ALLEGATO]

TORINO – Anche in Piemonte arriva il coprifuoco. Nella nuova ordinanza proposta dalla Regione e avvallata dal Ministero della Salute si stabilisce l’impossibilità di uscire di casa, fatta eccezione che per comprovate esigenze, dalle 23 alle 5 di mattino. Proviamo però ora a fare un po’ di chiarezza su quello che contengono le tre pagine del documento relativo alle ulteriori misure introdotte nella nostra regione per provare a limitare la diffusione del Covid-19. Scarica qui l’Ordinanza Salute-Piemonte sul coprifuoco

DA CHE ORA E QUANDO INIZIA IL COPRIFUOCO IN PIEMONTE

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19, su tutto il territorio della Regione Piemonte entra in vigore da lunedì 26 ottobre 2020 un coprifuoco dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.

QUALI SPOSTAMENTI SONO CONSENTITI

Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute. Rimane in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

SINO A QUANDO DURERÀ IL COPRIFUOCO IN PIEMONTE

Le disposizioni dell’ordinanza approvata ieri produrranno i loro effetti, come già detto, da lunedì 26 ottobre 2020 e saranno efficaci fino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, comunque, fino a venerdì 13 novembre 2020.

COSA SI RISCHIA SE NON SI RISPETTA IL COPRIFUOCO IN PIEMONTE

Il mancato rispetto delle misure previste dall’ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n.19/2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

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