23 Settembre 2021
11:00
Decreto Green Pass pubblicato in Gazzetta Ufficiale: ecco cosa prevede
ROMA – L’obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dal 15 ottobre. In quella data, infatti, lavoratori pubblici e privati avranno l’obbligo di esibire il certificato verde per accedere in ufficio. Coloro che non presenteranno il Green Pass verrà considerato “assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro“. Rispetto alle bozze è stata eliminata ogni differenza di trattamento tra dipendenti pubblici e privati. Eliminata anche la sospensione, ma per tutti dal primo giorno di assenza “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento“.
Per chi non si è vaccinato il Decreto prevede che le farmacie applichino il prezzo calmierato per i tamponi antigenici. Il prezzo calmierato sarà inoltre “assicurato anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione” dei tamponi rapidi e aderenti al protocollo d’intesa. Nel Dl si legge inoltre come siano stati stanziati 105 milioni per i tamponi gratis agli esenti dal vaccino e vengono confermate le sanzioni per le farmacie che non si adeguano con multe da 1000 a 10.000 euro, ma anche la chiusura dell’attività sino a 5 giorni.
Nel Decreto Green Pass si legge inoltre che “dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 202 i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde“. Dall’obbligo sono esenti tutti gli altri soggetti che accedono agli uffici giudiziari, inclusi “gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti, i testimoni e le parti del processo“.
In linea di massima sono i “datori di lavoro a dover definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni“. Per i lavoratori autonomi che vanno all’esterno, le credenziali dovranno essere controllate dal proprio datore di lavoro. Per chi va nelle abitazioni private come operai, baby sitter, colf e badanti il controllo spetta al cittadino che ha richiesto la prestazione. I datori di lavoro che non effettuano i controlli rischiano una sanzione da 400 a mille euro. Al contrario per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass, la sanzione
pecuniaria da va dai 600 ai 1500 euro.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti “dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021“.