11 Marzo 2025
17:32
Niente videolottery in una sala giochi di Alessandria: è troppo vicina a un bancomat
ALESSANDRIA – Il Consiglio di Stato ha negato a un esercente di Alessandria l’autorizzazione a installare una videolottery in un punto vendita. Come ha sottolineato Agipronews sono state ritenute valide le misure restrittive imposte dalla Questura: il luogo scelto per l’apertura della sala gioco si trovava fuori dai limiti consentiti in merito alla distanza da luoghi sensibili (250 metri), nella fattispecie un bancomat.
L’esercente ha presentato ricorso dichiarando che l’attività non era da considerarsi nuova apertura, ma come una “riattivazione di licenza”, come previsto dalla legge regionale del Piemonte del 2021. Quest’ultima prevede, infatti, che i titolari di esercizi pubblici, che avevano dismesso gli apparecchi da gioco con la legge del 2016, avrebbero potuto reinstallarli anche in caso di “mutamenti di titolarità” senza che questa fosse considerata nuova installazione. Tuttavia, il Questore ha precisato che il precedente titolare del punto vendita indicato dal ricorrente “non è più esistente, in quanto incorporato in altra realtà imprenditoriale” pertanto “l’istanza non può essere considerata come subentro nell’attività precedentemente esistente”, ma come nuova apertura e quindi soggetta alla legge che impone il rispetto delle distanze minime da luoghi sensibili. L’immobile in considerazione, infatti, si trova a “105,40 metri lineari dal bancomat della Banca Nazionale del Lavoro”.
Nella sentenza del Consiglio di Stato è precisato anche che le leggi regionali del 2016 e del 2021 contengono disposizioni simili per quanto attiene alle distanze delle sale giochi dai luoghi sensibili. Tuttavia, “la prima pone l’obbligo di adeguamento anche a carico dei precedenti gestori, la seconda prevede espressamente che le norme in tema di distanze si applichino solo alle nuove aperture”. Ma non essendoci, in questo caso, continuità tra le due gestioni e non essendo rispettati i limiti del distanziometro, non può ritenersi legittima neanche la motivazione dell’appellante relativa al principio di libertà di iniziativa economica.
Foto di Aidan Howe da Pixabay