Autore Redazione
domenica
8 Marzo 2020
02:33
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Cronaca - Alessandria

Coronavirus: confermate le restrizioni in provincia di Alessandria. Stop spostamenti

Lo ha annunciato nella notte il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa
Coronavirus: confermate le restrizioni in provincia di Alessandria. Stop spostamenti

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ora è ufficiale. In base al nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a contrastare il coronavirus, anche in provincia di Alessandria sono state imposte importanti restrizioni, valide fino al prossimo 3 aprile. Lo ha annunciato nella notte il premier Giuseppe Conte. Rispetto alle indiscrezioni delle ultime ore, in Piemonte anche le province di Novara, Vco e Vercelli (quelle che confinano con la Lombardia) insieme ad Asti e Alessandria, dovranno osservare i provvedimenti più stringenti.

Scarica la versione definitiva del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ricordiamo che le norme che riguardano la nostra provincia sono contenute SOLO nell‘articolo 1. 

 

  • Evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dalla provincia e anche all’interno, “salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per spostamenti legati a motivi di saluteha detto lo stesso premier Conte “fermo restando che è consentito il ritorno nella propria abitazione per chi ne avesse necessità”. “Le forze di polizia e sicurezza saranno legittimate a fermare i cittadini e chiedere spiegazioni sul perché dei loro spostamenti. Non è un divieto assoluto ma sono misure che riducono la mobilità. C’è la necessità di motivare gli spostamenti sulla base di quelle specifiche indicazioni che ho elencato prima”. 
  • confermato lo stop delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado, università, corsi di formazione, master. Sono esclusi da questo provvedimento i corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie;
  • Sono consentiti solo gli eventi sportivi di atleti professionisti che partecipano a manifestazioni nazionali o internazionali, ma dovranno avvenire solo a porte chiuse o all’aperto ma senza pubblico.
  • stop alle messe, a matrimoni e funerali;
  • stop alle manifestazioni organizzate, gli eventi nei luoghi pubblici e privati a carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico come nei cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali simili. Stop a ogni attività in questi luoghi. Chiusi i musei.
  • i bar, i ristoranti e le attività commerciali potranno stare aperti dalle 6 alle 18 ma con l’obbligo di far mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di evitare assembramenti. In caso contrario il locale sarà sanzionato con la sospensione dell’attività;
  • le attività commerciali dovranno garantire un accesso regolamentato, per evitare assembramenti. Se si tratta di negozi di dimensioni ridotte che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza questi dovranno chiudere.
  • chiuse le palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (a parte per quelli che erogano prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
  • nelle giornate di sabato e domenica, e in generale, quelle festive e prefestive, chiuse le medie e grandi strutture di vendita, oltre agli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, queste strutture potranno aprire ma facendo mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone. In caso contrario le attività saranno sospese. “In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse” . Questo divieto non vale per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
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