Autore Redazione
mercoledì
3 Giugno 2015
16:04
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Cronaca - Piemonte

La Regione pronta ad approvare una legge per ridurre lo spreco del cibo

La Regione pronta ad approvare una legge per ridurre lo spreco del cibo

PIEMONTE – In Piemonte presto arriverà una legge per ridurre lo spreco del cibo. La proposta sta per essere approvata e prevede la concessione alle diverse associazioni di volontariato e di assistenza che “operano sul territorio regionale da almeno tre anni, contributi per la realizzazione di progetti volti al recupero ed alla valorizzazione dei beni invenduti sul territorio regionale“.

Come ha spiegato a Radio Gold News la consigliera Angela Motta, prima firmataria della proposta di legge, l’iniziativa “era nata tempo fa, dopo che il 2013 era stato decretato anno contro lo spreco del cibo. Pensavamo che quella data potesse essere un’occasione anche per il Piemonte per presentare una legge in questo senso”.
L’iniziativa mira a evitare che tutto il cibo, i prodotti in terra e che non vengono più raccolti, la merce in scadenza della grande distribuzione oltre che gli scarti nei ristoranti, vengano recuperati in qualche modo e dirottati verso chi ne ha bisogno.
“L’idea – ha spiegato la consigliera – è di creare un sistema virtuoso in tutto il Piemonte, partendo da realtà consolidate come il Banco Alimentare, non dimenticando di assumere a modello però esperienze anche fuori dal Piemonte, come il ‘Last minute market’ dell’Emilia Romagna, o il più nostrano ‘Last minute sotto casa’, idea piemontese che permette di vendere a prezzi bassi prodotti poco prima della chiusura del negozio. Pensiamo che questa legge possa essere utile per avere una raccolta più organizzata”. 

La speranza è che più strutture possibili possano aderire a questo recupero che non dovrà costare nulla a chi aderisce all’iniziativa.
L’intera operazione produrrà dei benefici dal punto di vista anche dell’immagine – Angela Motta. Chi deciderà di aderire a questo percorso potrà ottenere un prezioso ritorno di pubblicità. In più la legge prevede che questa raccolta possa essere quantomeno non onerosa per chi decide di aderire al percorso. Questa legge non impone nulla, a differenza di quanto accade in Francia dove si vieta che il cibo venga buttato.”
L’Assemblea Nazionale Francese ha approvato una legge che di fatto istituisce il reato di “spreco alimentare“, per cui non sarà più possibile per i supermercati smaltire l’invenduto gettandolo nella spazzatura quando ancora edibile. Il Piemonte ha scelto un percorso di condivisione e non impositivo: “noi cerchiamo una adesione collaborativa”.

L’iter adesso prevede il passaggio lunedì in commissione bilancio per la norma finanziaria. verrà stabilito il contributo per l’anno 2015 e poi andrà in aula per l’approvazione. Entro la fine di giugno quindi la proposta dovrebbe diventare legge e concedere un ulteriore aiuto a chi è in difficoltà.

Di seguito la proposta di legge regionale n. 41

 

Promozione di interventi di recupero e valorizzazione  dei beni invenduti

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione, per sviluppare la cultura del consumo critico come modello di vita virtuoso avente vantaggi sia economici che ambientali e sociali promuove e sostiene progetti e attività di recupero, valorizzazione e distribuzione dei beni invenduti come definiti all’articolo 2, favorisce le azioni dei soggetti di cui al comma 2, individuando le strategie, gli obiettivi e le modalità di intervento e garantendone la diffusione su tutto il territorio regionale,  con le seguenti finalità:

a)sostenere le fasce di popolazione più esposte al rischio di impoverimento;

b)consentire una riduzione dei rifiuti conferiti in discarica;

c)ridurre i costi di smaltimento;

d)favorire la creazione di nuovi posti di lavoro.

2. I progetti e le attività di cui al comma 1 sono promossi dai seguenti soggetti:

a)gli enti locali, singoli ed associati;

b)i soggetti iscritti all’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 ‘Disciplina delle cooperative sociali);

c)i soggetti iscritti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato);

d)i soggetti iscritti al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

e)i soggetti iscritti all’anagrafe delle Onlus di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

3.I soggetti di cui al comma 2 possono presentare i progetti e le attività di cui al comma 1 anche in collaborazione con i produttori ed i distributori presenti sul territorio regionale, con le loro associazioni di categoria, nonché con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all’elenco regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti).

 

Art. 2.

(Definizioni)

1.Ai fini della presente legge, si definiscono invenduti i seguenti beni:

a)i prodotti agro-alimentari di prossima scadenza e destinati all’eliminazione dal circuito commerciale;

b)i prodotti agricoli non raccolti e rimasti in campo;

c)i pasti non serviti dalla ristorazione e dalla somministrazione collettiva;

d)i prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di prossima scadenza e destinati all’eliminazione dal circuito commerciale;

e)i beni non di lusso di cui all’articolo 13 comma 3 del d.lgs 460/1997.

 

Art. 3.

(Contributi)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione concede ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, operanti sul territorio regionale da almeno tre anni, contributi per la realizzazione di progetti volti al recupero ed alla valorizzazione dei beni invenduti sul territorio regionale.

Art. 4

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge e sentita la commissione consiliare competente, approva il regolamento di attuazione, il quale definisce:

a) le linee guida programmatiche con le quali si stabiliscono tempi, criteri, modalità di attuazione e di finanziamento triennale degli interventi sulla base delle risorse economiche disponibili;

b) gli specifici contenuti dei bandi e le modalità di approvazione e finanziamento dei progetti e delle attività di recupero, valorizzazione, stoccaggio e  redistribuzione dei beni di cui all’articolo 2;

c)l’entità massima erogabile dei contributi, le procedure ed i termini per la presentazione delle domande;

d)la disciplina delle modalità di realizzazione delle campagne di sensibilizzazione diffusa, di formazione specifica e di informazione di cui all’articolo 5, realizzate  con i soggetti di cui all’articolo 1 comma 2.

 

Art. 5

(Campagne di sensibilizzazione, formazione e informazione)

1. La Giunta regionale realizza, in collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 1, campagne di sensibilizzazione, di formazione e di informazione, finalizzate a sviluppare la cultura del consumo critico e della trasformazione degli sprechi in risorse, riducendo la dispersione dei beni di cui all’articolo 2.

Art. 6

(Obblighi di informazione)

1. La Giunta regionale elabora, annualmente, un rapporto di monitoraggio delle diverse azioni avviate, predispone l’analisi dell’impatto delle azioni realizzate e li trasmette alla competente commissione consiliare.

 

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. La copertura degli interventi previsti dalla presente legge è assicurata per gli anni 2015-2016 dagli stanziamenti già previsti nella legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 ‘Disciplina delle cooperative sociali’) (UPB DB19062) e nella legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) (UPB DB19061) del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2016.

2. Agli oneri derivanti dalle attività di cui all’articolo 4 comma 1 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

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