Autore Redazione
venerdì
9 Agosto 2013
00:00
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Politica - Alessandria

Alessandria nella relazione della Corte dei Conti. Il Pd: ‘provato che il dissesto era atto obbligato’

Alessandria nella relazione della Corte dei Conti. Il Pd: ‘provato che il dissesto era atto obbligato’

Il dissesto era inevitabile viste le premesse. Questa in sintesi la considerazione del Partito Democratico di Alessandria che ha riportato la relazione della Corti dei Conti, Sezione Autonomie sulla Gestione Finanziaria degli Enti Locali, per l’esercizio 2011-2012. Nel documento si ricostruisce infatti la storia del tracollo economico-finanziario di Alessandria attraverso i diversi atti della Sezione Regionale della Corte dei Conti, “dimostrando, aldilà di ogni ragionevole dubbio, che la dichiarazione di dissesto del Comune è stato un atto obbligato dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Rita Rossa (si parla infatti di “numerose e gravi criticità ed irregolarità…l’inadempimento del Comune di Alessandria all’adozione delle richieste misure correttive”). Non solo. Si certifica altresì che il bilancio 2011, come più e più volte sostenuto da questa Amministrazione, è stato chiuso con un disavanzo di 46 milioni di euro, una cifra che il Consiglio Comunale ratificherà nei prossimi passaggi in aula.”
Ecco il passaggio (pag. 508 e 509) in cui si cita il caso alessandrino:

Alessandria (abitanti 94.974)
La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, dall’esame delle relazioni redatte ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss. della l. 23 dicembre 2005, n. 266, dall’Organo di revisione del Comune di Alessandria relative al bilancio preventivo dell’esercizio 2011 ed al rendiconto 1010, aveva rilevato numerose e gravi criticità ed irregolarità e dopo un’approfondita istruttoria e una pertinente discussione in contraddittorio con gli Organi dell’Ente nell’adunanza pubblica appositamente convocata, deliberava (il 28 novembre 2011, n. 279) di invitare l’Ente ad adottare, entro il 30 dicembre, misure correttive specifiche ai sensi dell’art. 6, co. 2 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 149, al fine di porre rimedio alle anomalie e criticità e proseguire nell’ordinaria gestione in condizioni di equilibrio finanziario.
Il 17 febbraio 2012, esaminati i documenti trasmessi dall’Ente ed all’esito della discussione in adunanza, la Sezione (con la delib. n. 12) ha ricostruito la situazione finanziaria, ha confermato l’esistenza di numerose criticità, ha accertato l’inadempimento del Comune di Alessandria all’adozione delle richieste misure correttive ed ha trasmesso la delibera al Prefetto, ai sensi del cit. art. 6, co. 2, riservandosi di accertare, decorsi trenta giorni dalla trasmissione, il perdurante inadempimento e la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 244 del Tuel.
Dopo ordinanza istruttoria del 22 marzo 2012 (n.10), la Sezione (con delib. n. 260 del 12 giugno 2012) ha accertato il perdurante inadempimento nell’adozione delle misure correttive idonee a risanare la situazione finanziaria considerata gravemente deficitaria secondo la ricostruzione effettuata che evidenziava:
– un disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2011 di 36,996 mln di euro,
– un disavanzo della gestione corrente di 22,668 mln di euro,
– procedure di riconoscimento di debiti fuori bilancio per 26,820 mln di euro,
– ricorso ininterrotto dal 2007 alle anticipazioni di tesoreria per 19,992 mln di euro (al 31
maggio 2012),
– fondi vincolati utilizzati per 3,273 mln di euro, senza ricostituzione alla fine
dell’esercizio 2011,
– conservazione di residui attivi di dubbia esigibilità per almeno 7 mln di euro,
– residui passivi relativi a debiti nei confronti delle partecipate per 52,263 mln di euro,
– mancato raggiungimento dell’obiettivo del patto di stabilità negli esercizi 2010 e 2011,
– procedura di incaglio da parte del sistema bancario per l’Ente e due Società
partecipate.
Valutata l’esistenza delle condizioni previste dall’art. 244 Tuel per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, la Sezione ha disposto la trasmissione della delibera al Prefetto per i provvedimenti conseguenti previsti dalla cit. norma.
In data 12 luglio 2012, a seguito dell’insediamento della nuova Amministrazione comunale, il Consiglio comunale ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune.”

Secondo il Pd le parole contenute nella relazione testimoniano l’inevitabilità del percorso di cui si discute da tempo: “si tratta di dati ufficiali, numeri che danno il senso della situazione che questa Amministrazione ha ereditato e della sfida che ha davanti. Una sfida che prosegue sul binario del risanamento, come dimostra la riduzione del disavanzo 2012 a 15 milioni (come proiezione di massima), e di uno sviluppo rispettoso dei vincoli e delle norme di legge.”

La relazione inoltre propone interessanti considerazioni sul concetto di dissesto e sul panorama di piccoli e grandi Comuni in difficoltà economica:
Le cause principali e ricorrenti, che portano al dissesto dell’Ente, sono da ricercare: negli squilibri nella gestione dei residui, mantenimento in bilancio di residui attivi spesso sopravalutati, risalenti a parecchi esercizi precedenti ed inesigibili o, perlomeno, di difficile e dubbia esigibilità; crisi irreversibile di liquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole entità, che diventano veri e propri finanziamenti, per gravi difficoltà o incapacità nella riscossione delle entrate proprie; ingenti debiti fuori bilancio per i quali l’Ente non ha adeguate risorse per ottemperare agli obblighi intrapresi; mancanza di equilibrio di bilancio causato dalla sopravalutazione di alcune entrate e dalla sottovalutazione di alcune spese; debiti inerenti gli andamenti dei derivati stipulati; incompletezza o inadeguatezza nella tenuta delle scritture contabili, che rende difficile ed, a volte, impossibile il monitoraggio esatto e costante dei fenomeni economico-finanziari dell’Ente.
Nei casi esaminati, nel periodo gennaio 2012 aprile 2013, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sui questionari e sulle relazioni degli organi di controllo economico finanziario degli Enti, hanno rilevato per 25 Comuni criticità ed irregolarità nei bilanci preventivi e nei rendiconti, provvedendo, per tempo, a richiamare gli organi politici all’esercizio di una corretta amministrazione ed a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ed indispensabili per scongiurare situazioni più gravi, che avrebbero portato inevitabilmente al dissesto. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono spingere l’Ente, che non riesce a risanare la propria gestione, verso una sollecita dichiarazione di dissesto, per un più veloce e duraturo risanamento.
Negli ultimi anni, per alcuni grandi Comuni, che presentavano situazioni finanziarie di rilevante difficoltà, sono state emanate norme particolari (d.l. n. 112/2008, art. 78 convertito dalla l. 6 agosto 2008, n.133; d.l. 7 ottobre 2008, n. 154, art. 5 convertito dalla l. 4 dicembre 2008, n. 189 e d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14; delibera Cipe del 18 dicembre 2008) che, nonostante la mancata dichiarazione di dissesto, hanno riconosciuto poteri particolari ai nominati Commissari straordinari ed hanno attribuito fondi speciali per far fronte alle passate passività altrimenti insanabili.
Deve rilevarsi che la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli Organi straordinari di liquidazione (OSL) e, ove possibile, attuata. L’applicazione di detta procedura, genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l’importante effetto positivo di evitare all’Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce.”

Altrettanto interessante è leggere anche la considerazione conclusiva della relazione in cui si evidenzia chela normativa che ha introdotto nell’ordinamento giuridico degli Enti locali, a seguito della riforma costituzionale, il principio che gli Enti dissestati debbano provvedere da soli al loro risanamento, senza alcun aiuto da parte dello Stato, ha posto fine alla precedente situazione caratterizzata dal fatto che molti Enti, pur non ricorrendone le condizioni dichiarassero il dissesto, al fine di poter lucrare sugli aiuti da parte dello Stato”. Il problema è che questo ha innegabilmenteanche, reso difficile il risanamento. L’effetto innegabile che ne è derivato, cioè la riduzione del numero degli Enti che si avvalgono di tale procedura, non deve, tuttavia, indurre gli Organi di controllo, soprattutto quelli di controllo interno, che sono dalle norme deputati a verificare costantemente la gestione economica e finanziaria dell’Ente, ad abbassare la guardia, sussistendo pur sempre il rischio che una situazione di disavanzo finanziario o di gravi irregolarità di gestione possa trasformarsi in dissesto”.
L’anomalia è quindi chela mancanza di finanziamenti erariali per il sostegno del risanamento pur se ha generato una nuova consapevolezza nei cittadini, i quali sono avvertiti che il rischio del dissesto finanziario del Comune di appartenenza provoca conseguenze per loro sfavorevoli, in quanto ne deriva un inevitabile innalzamento della pressione fiscale e dei contributi per i servizi a domanda, ha, purtroppo, reso Sindaci e Presidenti di Provincia propensi a non dichiarare lo stato di dissesto degli Enti che amministrano, rendendo più gravosa la situazione economico-finanziaria, anche per il maturare di ingenti interessi negativi sui debiti non onorati e per l’aumento significativo del contenzioso, e, pertanto, molto più difficile un duraturo risanamento“.

Infine nella relazione si constata “sempre più frequentemente, che lo stato di dissesto, che colpisce maggiormente i Comuni piccoli, indice delle difficoltà di gestione insite nelle dimensioni dell’Ente, viene proposto e deliberato a seguito dell’elezione di una nuova compagine politica alla guida dell’Ente“.

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