Autore Redazione
martedì
11 Marzo 2025
18:23
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Cronaca - Alessandria

Cna e artigiani chiedono rinvio obbligo assicurazioni contro calamità

Cna e artigiani chiedono rinvio obbligo assicurazioni contro calamità

PIEMONTE – Cna, la Confederazione nazionale degli artigiani, insieme alle altre Confederazioni del settore, ha sottoscritto una lettera inviata alla presidente del Consiglio per chiedere il rinvio della scadenza del 31 marzo 2025 per adempiere all’obbligo per le imprese di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofici, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024.

Questo nuovo obbligo ha un impatto molto pesante sulle imprese. Il ritardo della definizione del quadro normativo non ne consente l’applicazione e mette in difficoltà sia le imprese sia le compagnie assicuratricidichiara il direttore CNA Piemonte Nord Marco Pasquino.

Considerato che le imprese assicuratrici hanno tempo fino al 28 marzo prosegue Pasquino –  per adeguare alle previsioni di legge i testi delle polizze da proporre e che ad oggi non è attivo il portale IVASS per la comparabilità delle offerte dei contratti assicurativi, ci sembra evidente che a queste condizioni il termine del 31 marzo sia impossibile da rispettare. La proroga è necessaria per dare la possibilità alle imprese di essere adeguatamente formate e informate, in modo da fare scelte consapevoli, valutando, in tempi ragionevoli e sostenibili, le offerte sul mercato di polizze conformi e i relativi costi”.

Cosa prevede la norma

La legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo per le imprese (escluse solo quelle agricole) che hanno sede in Italia, di dotarsi di copertura assicurativa per i danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali che si verificano sul territorio nazionale.

L’oggetto del contratto deve riguardare i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali (tra questi sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni), che si verificano sul territorio nazionale, che interessino direttamente:
– terreni;
– fabbricati nella loro interezza e comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni;
– tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato; macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Parametri e criteri utilizzati per calcolare il premio:

  • valore dei beni assicurati
  • caratteristiche degli immobili
  • localizzazione geografica e livelli di rischio (mappe di rischio, serie storiche degli eventi, modelli predittivi)
  • fatturato dell’impresa (ai fini del calcolo dei danni indiretti)
  • misure preventive implementate.

La mancata osservanza dell’obbligo non prevede sanzioni ma in caso di danni da evento catastrofale l’impresa priva di copertura assicurativa o con copertura difforme dalle previsioni di legge, non potrà ricevere gli indennizzi pubblici previsti.

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