Autore Redazione
giovedì
18 Agosto 2016
22:00
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Cronaca - Alessandria

Divieto di somministrazione e vendita di alcolici durante le partite al Moccagatta

Divieto di somministrazione e vendita di alcolici durante le partite al Moccagatta

ALESSANDRIA – Anche quest’anno il sindaco di Alessandria, Rita Rossa, ha adottato l’ordinanza che impone il divieto di somministrazione e vendita di alcolici e superalcolici e di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, durante le partite dell’Alessandria Calcio. Il divieto vale sia all’interno che all’esterno dello Stadio comunale “Moccagatta” e nel raggio di 200 metri dalla struttura per tutta la durata della partita e anche nelle due ore antecedenti il match e per un’ora e mezza dopo la fine dell’incontro. L’ordinanza è stata sollecitata dalla Questura di Alessandria per “assicurare il più corretto svolgimento delle manifestazioni agonistiche e prevenire ogni criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica in considerazione del ragguardevole numero di spettatori che prevedibilmente richiameranno gli incontri” allo stadio Moccagatta.

Nello specifico l’Ordinanza del Sindaco di Alessandria dispone:

“Per ragioni di sicurezza pubblica, […] ai titolari degli Esercizi Pubblici e degli Esercizi Commerciali ubicati sia all’interno che all’esterno dello Stadio comunale Moccagatta, nel raggio di 200 metri, […] durante lo svolgimento delle partite del campionato di calcio 2016/2017 e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza (comprese le gare di pre-campionato di quello 2017/2018) e comunque fino al 31.08.2017, per un periodo tale da comprendere tutta la durata dell’incontro, comprese le due ore antecedenti l’inizio della partita e un’ora e mezza dopo la fine della stessa, è fatto divieto assoluto:

”              di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, anche in contenitori;

”              di somministrazione e vendita di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta”.

Il testo dell’Ordinanza precisa inoltre che:

Gli Esercizi abilitati alla ristorazione (configurabili con tipologia sanitaria 3 o 4 ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 03.03.2008) potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.

È ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell’area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimenti a terzi dell’azienda commerciale.

L’inosservanza della presente Ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale; in caso di recidiva, verrà disposta la sospensione dell’attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni“.

 

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