Autore Redazione
giovedì
11 Giugno 2026
05:30
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Cronaca - Alessandria

Ad Alessandria sì alla sepoltura delle ceneri dell’animale da compagnia nella tomba del padrone

Ad Alessandria sì alla sepoltura delle ceneri dell’animale da compagnia nella tomba del padrone

ALESSANDRIA – Manca ancora il sì del consiglio comunale ma presto ad Alessandria le ceneri dell’animale da compagnia potranno essere seppellite insieme nella stessa tomba del padrone. Lunedì la commissione Affari Istituzionali ha approvato la modifica del regolamento comunale per i servizi funebri che, come ha sottolineato l’assessore Enrico Mazzoni, rispetta la nuova legge regionale approvata due anni fa in materia di tutela degli animali di affezione. Di seguito tutte le regole riportate nella delibera di giunta approvata lo scorso 28 maggio che dovrà ottenere il sì anche del consiglio comunale: la discussione è stata inserita nell’ordine del giorno della prossima seduta, in programma lunedì 15 giugno.

  • Per animale d’affezione si intende l’animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come gli animali di assistenza. Gli animali selvatici non sono considerati animali d’affezione
  • Le ceneri dell’animale d’affezione possono essere tumulate nello stesso loculo, celletta ossario o nella tomba di famiglia del defunto.
  • La tumulazione delle ceneri degli animali di affezione, è possibile previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o del coniuge del defunto o, in difetto di questi, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi.
  • Alla richiesta di tumulazione deve allegarsi il certificato di avvenuta cremazione dell’animale d’affezione rilasciato da un impianto di cremazione riconosciuto ai sensi del Regolamento CE n. 1069/2009 che riporti i dati dell’animale e del proprietario.
  • Non può essere autorizzata la tumulazione delle ceneri di un animale d’affezione se nel manufatto non è già tumulato il defunto o se non ne è stata richiesta e fissata la tumulazione.
  • L’urna deve essere provvista di targa riportante tipo e nome dell’animale d’affezione, eventuale numero di microchip e data di cremazione.
  • Sulla lapide è vietata qualsiasi epigrafe riferita all’animale d’affezione: è ammessa unicamente la foto del defunto ritratto insieme al suo animale.
  • La presenza dell’animale d’affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.
  • Non è ammessa la dispersione delle ceneri di animali d’affezione nel cimitero, né il conferimento nel cinerario comune.
  • Qualora il defunto venisse successivamente rimosso, i familiari dovranno ritirare anche le ceneri dell’animale, delle quali in nessun caso potrà farsi carico il Comune.
  • L’avvicinamento delle ceneri dell’animale d’affezione, la tumulazione e suggellatura e l’eventuale successiva estumulazione sono subordinate al pagamento da parte di chi le dispone delle relative tariffe vigenti al momento della richiesta, pagamento che dovrà essere effettuato prima dell’operazione cimiteriale.

Foto di Petra da Pixabay

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