Autore Redazione
lunedì
26 Ottobre 2020
08:39
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Cronaca - Alessandria

Da oggi entra in vigore il nuovo Dpcm: ecco tutti gli obblighi e i divieti

Da oggi entra in vigore il nuovo Dpcm: ecco tutti gli obblighi e i divieti

ALESSADRIA – Da lunedì 26 ottobre e sino al 24 novembre entra in vigore il nuovo Dpcm firmato nel weekend dal premier Conte. Una serie di restrizioni e limitazioni volte a contenere il più possibile la diffusione del Covid-19 “ed evitare un possibile lockdown salvando così le feste natalizie“, ha spiegato nella conferenza stampa di ieri il Presidente del Consiglio. Analizziamo allora in dettaglio l’ultimo Dpcm.

Rimane l’obbligo su tutto il territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Questi dovranno essere indossati nei luoghi al chiuso (diversi dalle abitazioni private) e in tutti i luoghi all’aperto dove non si può mantenere in modo continuativo il distanziamento sociale da persone non conviventi. Questo ci porta a un altro obbligo: quello di mantenere sempre e comunque dai non conviventi una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

È invece raccomandato ai cittadini di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze quali quelle lavorative, di studio o per motivi di salute, per situazioni di necessità personali o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore agli ormai noti 37,5 gradi devono rimanere a casa e mettersi in contatto con il proprio medico curante. Agli accompagnatori dei pazienti, inoltre, non potranno restare nelle sale d’attesa degli dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso. Restano vietate le feste, comprese quelle relative alle cerimonie religiose e civili.

I Sindaci avranno la facoltà di chiudere dalle 21 strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento. Le attività commerciali di vendita al dettaglio restano aperte a condizione che gli ingressi vengano nuovamente dilazionati e sia mantenuto il distanziamento sociale di almeno un metro. Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte dei ristoranti. È consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.

Restano consentite tutte le attività ai servizi alla persona, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Sono anche consentite le attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Restano invece aperti i musei con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e il distanziamento. Sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò. Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza. Per le superiori si chiede una quota di alunni in didattica online di almeno il 75% modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9. Sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Le Università dovranno predisporre, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative.

Consentito l’accesso ai luoghi di culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e il distanziamento. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni. Consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Sospese le attività dei parchi tematici.

Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato ad eccezione delle competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle Federazioni. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, che possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida.

Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico. Consentito soltanto in forma statica lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento. Vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi. Sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Sospeso lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in maniera telematica, ovvero in cui la commissione ritenga di poter procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto. Sono fatte salve le procedure in corso, quelle per le quali esistono specifici protocolli organizzativi validati dal Comitato tecnico scientifico e quelle già bandite che si dotino del suddetto protocollo.

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