25 Gennaio 2017
14:02
Smog: da giovedì 26 gennaio ad Alessandria blocco del traffico per i veicoli diesel euro I-II-III
ALESSANDRIA – Torna l’allerta 1 per lo smog in provincia. In base agli ultimi dati di Arpa, nei prossimi giorni si continuerà a superare il limite di Pm10 di 50 microgrammi/metro cubo in tutti i comuni della Provincia di Alessandria, ad eccezione delle città di Acqui Terme e Casale Monferrato. Così come previsto dal protocollo antismog della regione da giovedì 26 gennaio, esclusi i giorni festivi e prefestivi, ad Alessandria i veicoli diesel Euro I – II – III (con le eccezioni previste) dalle 8.30 alle 18.30 non potranno circolare nell’area centrale della città compresa fra lungotanaro Solferino, spalto Rovereto, spalto Marengo, via Claro, via 1821, corso Lamarmora, piazza Valfré, corso Cento Cannoni, corso Crimea, Spalto Borgoglio (che saranno percorribili). Sarà consentito l’accesso ai parcheggi di via Parma e piazza Madre Teresa di Calcutta e piazza Garibaldi. L’uscita dal parcheggio di piazza della Libertà, nell’orario 8.30/18.30, sarà consentita solo verso via Pontida.
Il provvedimento rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni così come la riduzione di 1 grado (rispetto ai 20 gradi con tolleranza ± 1) o di 1 ora del funzionamento (rispetto alle 14 ore massime giornaliere consentite) del riscaldamento degli edifici pubblici (ad esclusione delle strutture adibite a prestazioni sanitarie di qualsiasi tipologia), il divieto di utilizzo di caminetti aperti e il divieto di spandimento libero in agricoltura dei liquami derivanti da deiezioni animali nel raggio di 20 Km dal centro abitato principale dove ha sede il Comune.
Deroghe al Divieto di Circolazione
Tutti i provvedimenti di limitazione alla circolazione non si applicano ai seguenti veicoli:
- autoveicoli alimentati a gas metano o GPL;
- autoveicoli elettrici e ibridi;
- ciclomotori e motocicli elettrici;
- autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall’articolo 54 del codice della strada e altri veicoli ad uso speciale.
Sono classificati, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
- furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
- telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- telai con selle per il trasporto di coils;
- betoniere;
- carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell’ADR o di normative comunitarie in proposito;
- carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- furgoni blindati per il trasporto valori;
- altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.
Inoltre, sono classificati, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
- trattrici stradali;
- autospazzatrici;
- autospazzaneve;
- autopompe;
- autoinnaffiatrici;
- autoveicoli attrezzi;
- autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- autoveicoli gru;
- autoveicoli per il soccorso stradale;
- autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- autosgranatrici;
- autotrebbiatrici;
- autoambulanze;
- auto funebri;
- autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- autoveicoli per disinfezioni;
- auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- autocappella;
- auto attrezzate per irrorare i campi;
- autosaldatrici;
- auto con installazioni telegrafiche;
- autoscavatrici;
- autoperforatrici;
- autosega;
- autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- autopompe per calcestruzzo;
- autoveicoli per uso abitazione;
- autoveicoli per uso ufficio;
- autoveicoli per uso officina;
- autoveicoli per uso negozio;
- autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l’uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.
Sono inoltre esclusi dalle limitazioni, i seguenti veicoli:
- veicoli dei residenti e domiciliati nell’area interessata;
- veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
- veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
- veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
- veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno “H” (handicap);
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14’000 Euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- carri funebri e veicoli al seguito;
- veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;
- veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla
- struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune;
- autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.
Fanno eccezione, e quindi possono circolare in deroga al divieto di circolazione, le seguenti tipologie o categorie di veicoli:
- velocipedi;
- veicoli elettrici e ibridi plug in e ibridi range – extended;
- ambulanze;
- veicoli delle Forze Armate, Forze di Polizia, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ASL, Aziende Ospedaliere, Corpo Forestale;
- veicoli in dotazione e di servizio di Enti Locali e dello Stato solo per emergenze, sorveglianza cantieri o obblighi di legge;
- taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
- veicoli per trasporti specifici e per uso speciale esercenti esclusivamente pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telecomunicazioni, igiene ambientale, raccolta rifiuti e dii ausilio agli organi di polizia stradale;
- veicoli munito di contrassegno per il trasporto di portatori di handicap:
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone o animali sottoposte a terapie od esami indispensabili o dimesse da Ospedali e Case di Cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio di dimissione. Per il tragitto – percorso senza la persona o l’animale che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto si notorietà (autodichiarazione) nella quale il conducente dichiari il percorso e l’orario;
- veicoli utilizzati da operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell’ente per cui operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile;
- veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli enti competenti o dal medico di famiglia;
- veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare con medico a bordo muniti di tessera dell’Ordine professionale;
- veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell’orario del blocco;
- veicoli utilizzati per il rifornimento urgente di medicinali;
- veicoli per il trasporto dei pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani, strutture sanitarie ed assistenziali e per consegna pasti presso il domicilio dell’assistito;
- veicoli utilizzati dall’autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento;
- veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata di reperibilità e di artigiani della manutenzione e della assistenza tecnico –operativi urgenti e indilazionabili riconoscibili della livrea o in grado di esibire la relativa documentazione;
- veicoli o mezzi d’opera per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazione dai settori Comunali competenti o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le operazione di trasloco o allestimenti che prevedono occupazione di suolo pubblico;
- veicoli di imprese che eseguono per conto del comune o per conto di aziende di sotto servizi forniti di adeguata documentazione dell’ente per cui lavorano;
- veicoli di incaricati di servizi di pompe funebri e trasporti funebri e veicoli utilizzati dai partecipanti alle funzioni funebri ;
- veicoli in arrivo ed in partenza presso strutture ricettive muniti di apposita documentazione;
- veicoli utilizzati da venditori ambulanti muniti di regolare licenza e di autorizzazione ad occupare suolo pubblico rilasciata dal settore comunale competente, esclusivamente per il percorso dalla residenza alla postazione di mercato e per i mercati che abbiano inizio o termine nella fascia oraria di blocco.